Pubblicato il: 4 aprile 2014 | Aggiornato il: 26 gennaio 2021 | di: Vaporoso

“Profili di irragionevolezza”: Sospesa dal TAR la legge sulle sigarette elettroniche!

Cari amici Vapers,

finalmente, dopo 8 mesi di battaglie, una grandiosa notizia! Il TAR del Lazio ha infatti sospeso l'applicazione della legge sulle sigarette elettroniche, ravvisando “Profili di irragionevolezza”.

Di seguito, l'articolo apparso sul sito della LIAF, Lega Italiana Anti Fumo.

In fondo invece, il testo della sentenza del TAR.

Buon svapo a tutti dallo staff di www.vaporoso.it!

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“Profili di irragionevolezza”. Questa in breve la motivazione che ieri, giovedi 3 aprile, ha spinto il TAR Lazio a confermare la sospensione cautelare delle norme contenute nel decreto attuativo DM 16.11.2013, tra cui la accisa del 58,5% sul prezzo di vendita delle sigarette elettroniche e dei prodotti accessori, rinviando il tutto al giudizio della Corte Costituzionale. Con l'ordinanza, il TAR ha sospeso anche il rigido regime autorizzativo di produzione e distribuzione delle e-cig, che di fatto le parificava in tutto e per tutto alle sigarette convenzionali.

LIAF concorda in pieno con il giudizio espresso dal TAR Lazio e aveva già denunciato in un precedente articolo e in una lettera al Presidente della Repubblica tutti gli abusi procedurali relativi a questa vicenda.

In attesa che la Corte Costituzionale si pronunci, il mercato delle e-cig può tornare a riprendere i propri ritmi continuando a garantire 5000 posti di lavoro che in un periodo di crisi come quello attuale non sono pochi.

“Una prima significativa vittoria dopo mesi di dure battaglie – commenta la prof.ssa Lidia Proietti, presidente della LIAF – che ci fa nutrire buone speranze in una riapertura delle trattative con il Governo. Speriamo che il tavolo tecnico cui siamo stati invitati dal Ministero della Salute ci permetta di dare voce ai milioni di svapatori italiani che si sono affrancati dal fumo, o lo stanno facendo, grazie alla sigaretta elettronica".

“Giorno 3 aprile, San Riccardo, ha portato fortuna all’e-cig" ha commentato scherzosamente ieri il Prof. Polosa, non nascondendo una punta di orgoglio nel sottolineare che il punto messo a segno si è realizzato anche in virtù degli sforzi continui sostenuti dal suo team di ricercatori e di decine di esperti internazionali di tabagismo e salute pubblica nel fare chiarezza con le evidenze scientifiche. “Naturalmente il confronto dialettico, scientifico, e normativo non si conclude qui, ma finalmente si intravede uno spiraglio per una politica di controllo che sia veramente equilibrata e che punti sull’innovazione di questi prodotti. Auspichiamo che anche la Corte Costituzionale voglia tenere conto delle sempre più numerose evidenze scientifiche che dimostrano sicurezza ed efficacia della e-cig oltre che al suo straordinario potenziale nella riduzione del rischio da letali malattie fumo-correlate”.

Fonte: sito web LIAF

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ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Flavourart s.r.l., Smooke s.r.l., Smart Evolution Trading s.r.l., Arbi Group s.r.l., in liquidazione volontaria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Vinti e Fabio Francario, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francario in Roma, via della Mercede, 11;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;


e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Fiesel-Confesercenti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Fraccastoro, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via di San Basilio, 72;
Federcontribuenti Italia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Fraccastoro, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via di San Basilio, 72;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

- del D.M. 16.11.2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 7.12.2013 e delle “Risposte ai quesiti più frequenti” (c.d. FAQ) adottate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e rese note mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane in data 03.01.2014;

- di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa:

1) la decisione di prevedere che gli operatori già presenti sul mercato che non hanno conseguito alla data del 1°gennaio 2014 l’autorizzazione al commercio di vaporizzatori, della loro componentistica, dei liquidi destinati alla vaporizzazione e dei relativi prodotti accessori e strumentali (ovvero dei prodotti indicati al comma 1, dell’art. 62 –quater, comma 1, del d.lgs. 26.10.1995, n. 504), non possano continuare a commercializzare e vendere tali prodotti;

2) la decisione di assoggettare a regime autorizzatorio e tariffario e all’imposta nella misura del 58,5% del prezzo di vendita al pubblico (di cui all’art. 62 –quater, comma 1, del d.lgs. 26.10.1995, n. 504) la vendita di prodotti accessori e strumentali all’utilizzo di vaporizzatori (come ad esempio i caricabatteria o le custodie dei vaporizzatori);

3) la decisione di ritenere succedanei del tabacco ed assoggettati a regime autorizzatorio e tariffario e all’imposta prodotti che non contengono affatto nicotina ovvero dispositivi elettronici, componenti e accessori a prescindere dal fatto che siano o meno deputati alla vaporizzazione di nicotina ovvero vengano o meno concretamente ed effettivamente adibiti a tale uso da parte dei loro utilizzatori; nonché, comunque:

4) la stessa decisione di applicare in via generale sui prodotti indicati al comma 1 dell’art. 62 –quater del d.lgs. n. 504/95 la suddetta imposta della misura pari al 58,5% sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti medesimi e di sottoporre gli stessi a regime autorizzatorio e tariffario; e, infine

5) ove e per quanto occorrer possa, la nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 20.11.2013, prot. n. DAC/CTL/8443/2013; il tutto previa, ove occorra e ritenuta non manifestamente infondata la relativa questione,

a) rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 62 –quater del d.lgs. 26.10.1995, n.504, per violazione degli artt. 3, 35, 41, 53 e 97 della Cost.; nonché

b) sempre ove occorra, previa rimessione alla Corte di Giustizia della seguente questione “dica la Corte di Giustizia se i principi di diritto europeo in materia di libera circolazione dei fattori e dei prodotti economici, di tutela delle libertà fondamentali e di libera concorrenza nel mercato unico, nonché gli artt. 30, 34, 35 e 110 del TFUE, l’art. 401 della direttiva 112/2006/CE e l’art. 1 della direttiva n. 118/2008/CE, ostino ad una normativa nazionale come quella di cui all’art. 62 – quater del d.lgs. n. 504 del 1995, che:

a) introduce un’imposta di consumo con aliquota al 58,5% sul prezzo di vendita dei prodotti al pubblico;

b) prevede una tariffazione dei prezzi al pubblico, determinando una rigida e predeterminata regolamentazione dei prezzi di vendita;

c) impone una serie di obblighi ed adempimenti procedimentali che interferiscono con il regolare ciclo produttivo - distributivo dei prodotti.”;

- nonché, ancora, per l’annullamento dei seguenti atti, impugnati con motivi aggiunti:
- d.m. 12.2.2014, a firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze;
- circolare AAMS prot. n. DAC/DIR/14 del 21.1.2014 e di ogni loro atto preparatorio, presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Vista l’istanza cautelare contenuta nei motivi aggiunti;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore alla camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti di cui al verbale;

Considerato che l’art. 62 –quater del d.lgs. n. 504/95 sottopone ad una nuova, gravosa imposizione indiretta, nonché al connesso regime autorizzativo, “ i prodotti succedanei dei prodotti da fumo”;

Rilevato che detta normativa:

- non delinea in maniera sufficientemente determinata la base imponibile, né comunque stabilisce specifici e vincolanti criteri direttivi idonei ad indirizzare la discrezionalità amministrativa nella fase di attuazione della normativa primaria;

- consente, conseguentemente, l’applicazione di un’aliquota unica e indifferenziata in relazione ad una serie eterogenea di sostanze e di beni aventi uso promiscuo;

Ritenuto, pertanto, che detta normativa, presenti profili di irragionevolezza tali da giustificare la sottoposizione della relativa questione alla Corte Costituzionale;

Rilevata, infine, l’irreparabilità del pregiudizio allegato dalle società ricorrenti, in quanto - per la rilevante ed immediata incidenza degli adempimenti di ordine amministrativo e fiscale oggetto di impugnativa su tutta la filiera delle c.d. “e- cig” - non si può escludere che, nel tempo necessario alla definizione della questione di costituzionalità, esse possano subire un tracollo economico, con conseguente espulsione dal mercato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, così provvede:

1) accoglie l’istanza cautelare fino alla decisione da parte della Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale (che viene rimessa con separata ordinanza), e rinvia il seguito del suo esame alla Camera di Consiglio che verrà fissata dopo la comunicazione di tale decisione;

2) per l’effetto dispone la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti.
Compensa le spese della fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Vi ricordiamo che questi dispositivi sono rivolti a fumatori ADULTI che vogliono eliminare il fumo a combustione.
Se NON fumi o NON svapi NON INIZIARE!

 
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